Testo dei quesiti:
Quesito n.1:«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
Quesito n.2:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»
Quesito n.3:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
Quesito n.4:«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
Quesito n.5:«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»
Tessera elettorale
La tessera elettorale è il documento che permette l’esercizio del diritto di voto, unitamente a un valido documento di identità. Si compone di 18 spazi che vengono timbrati dal Presidente del seggio elettorale in occasione delle varie consultazioni. All’esaurimento del diciottesimo spazio la tessera non è più utilizzabile.
Si invitano pertanto tutti gli elettori del Comune di Novello a controllare la disponibilità di spazi sulla tessera.
E' possibile richiedere il rilascio di una nuova tessera elettorale nei normali orari di apertura dell'Ufficio Anagrafe
Elettori italiani residenti all'estero
Per il referendum gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza.
Hanno però la possibilità di votare in Italia previa opzione da comunicare entro il
10 aprile 2025 al competente Ufficio consolare nella circoscrizione di residenza utilizzando il modello allegato.
La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione elettorale.
Elettori fuori sede
La Circolare del Ministero dell'Interno n.20/2025 recante "disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occazione delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all'anno 2025", recita che sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un Comune di una Provincia diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni. Le domande, da presentare su modello allegato, per esercitare tale opzione scadono il
04 maggio 2025.
Elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio, o cure mediche
Gli elettori italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento dei Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, possono produrre espressa opzione - valida esclusivamente per la medesima consultazione elettorale alla quale si riferisce - per esercitare l’opzione di voto per corrispondenza, nella circoscrizione estero.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.
L’opzione dovrà pervenire all’Ufficio elettorale di questo Comune entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data delle elezioni, e cioè entro il 7 maggio 2025.
Per l’esercizio dell’opzione potrà essere utilizzato il modello allegato.