Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2026, è stata pubblicata la legge n. 180/2026 recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».
L’articolo 8 disciplina il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.
La disciplina degli elettori fuori sede si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 8, comma 1). Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.
Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.
La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:
- studenti
- lavoratori
- motivi di salute/caregiver
e per ogni categoria di elettore vi è un termine di presentazione della domanda diverso (vedasi tabella allegata)
L’iscrizione nell’elenco ha durata annuale: l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici (comma 6) all’indirizzo pec del Comune.
La domanda dovrà contenere l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica e dovrà essere corredata da:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6).
Modulo di adesione su Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno